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SENTENZE: SULL'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DEI DPI

Sull’interpretazione estensiva dei dispositivi di protezione individuale: gli indumenti da lavoro

I dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) rappresentano l’ultima barriera tra il lavoratore e rischi residui non eliminabili con il ricorso a misure tecniche, progettuali, organizzative e procedurali.
Essi sono disciplinati in via generale dagli artt. 74 e seguenti del d.lgs. 81/2008 (d’ora in poi TUSL), mentre l’Allegato VIII fornisce “indicazioni di carattere generale relative a protezioni speciali” (ad es. l’elenco dei rischi da cui protegge il DPI e la menzione dei rischi aggiuntivi che si accompagnano all’utilizzo del medesimo).
Il Decreto ministeriale 2/5/2001, emesso durante la vigenza del d.lgs. 626/1994, detta invece i “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”, inclusa la relativa manutenzione.

La disciplina è stata da ultimo integrata “inoltre” con il riferimento alle “finalità” al “campo di applicazione” e alle “definizioni” di cui “agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425” relativo ai requisiti per la progettazione, fabbricazione e commercializzazione dei DPI (cfr. art. 74 co. 1 TUSL, in fine).

Se pure è immaginabile come le previsioni relative ai DPI obbediscano a regole tecniche volte a garantire che essi possano assolvere con efficacia alla propria funzione, l’interprete dovrebbe rimanere consapevole del rischio di rimanere “vittima” del tecnicismo, che da solo non è sufficiente a garantire il rispetto delle finalità di tutela della salute del lavoratore cui la regolamentazione di detti dispositivi è preordinata.

Il rischio cui si è accennato, e i suoi effetti, sono stati contemplati dalla pronuncia portata in commento (la sentenza della Cassazione n. 16749 del 21/6/2019) - e dalle successive 17132, 17354, 20206, 20207, 20208 - ricca di riferimenti normativi e giurisprudenziali, che risulta di particolare interesse in quanto costituisce applicazione dei principi guida della materia.
La Suprema Corte segnala come la nozione di DPI (oggi rinvenibile nell’art. 74, I co. TUSL) non solo sia suscettibile di abbracciare, letteralmente, “qualsiasi attrezzatura” destinata a proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi”, ma che una lettura della norma alla luce della tutela della salute umana di cui all’art. 32 Cost. induce a un’interpretazione estensiva della sua portata applicativa, in coerenza con gli obblighi di garanzia posti in capo al datore di lavoro dall’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema.

Il caso deciso, riguardante fatti avvenuti durante la vigenza del d.lgs. 626/1994, concerne il ricorso di un operatore ecologico, addetto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che chiedeva il risarcimento dei danni per l’inadempimento datoriale in ordine “all’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale” (Ordinanza, § 1).

Riferimento: 
Cassazione Civile - Sentenza n. 16749 del 21 giugno 2019 - Inadempimento dell'obbligo di lavaggio e manutenzione dei D.P.I. dell'operatore ecologico.

Fonte: Puntosicuro
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