DVR

Documento di Valutazione dei Rischi o DVR

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o DVR ai sensi degli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/088


SEI UN DATORE DI LAVORO ED HAI BISOGNO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI o DVR PER AGGIUDICARTI UN APPALTO DI LAVORI O SERVIZI O FORNITURA?

SEI PROSSIMO AD UN CONTROLLO DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA E TI E' STATO RICHIESTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI o DVR ?

L'OMESSA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI o DVR E' PUNIBILE CON L'ARRESTO PER IL DATORE DI LAVORO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA DA
 2.740 ,00 a 7.014,00 EURO

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Cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR?

Il documento di Valutazione dei Rischi o DVR è una relazione tecnica obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che deve redigere il Datore di Lavoro in collaborazione con altre figure professionali di ogni azienda, attività produttiva, società, o in generale di ogni operatore economico, che ha lo scopo di individuare tutti i pericoli presenti nei luoghi di lavoro, analizzare e ridurre al valore più basso possibile tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale con l’organizzazione del Datore di Lavoro) connessi ai pericoli esistenti atti a causare un danno alla salute sotto forma di infortuni o malattie professionali, ponendo in essere tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e tecnicamente disponibili durante lo svolgimento del lavoro 

Qual'è il Costo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ?

IL COSTO del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non ha un valore che può essere stabilito a priori senza conoscere l'attività aziendale e l'impegno che il gruppo di tecnici che collabora alla valutazione dei rischi deve impiegare su di esso.

Per stabilire il costo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) bisogna conoscere il tipo di attività aziendale, la classe di rischio di appartenenza, il numero di lavoratori impiegati nel ciclo produttivo, le macchine e le attrezzature utilizzate, le sostanze chimiche impiegate, e cosi altri fattori non meno importanti (necessità di misurazioni strumentali, analisi approfondite, ecc).

Il costo del DVR ha quindi una indefinita variabilità di importi, e per quanto possa in alcuni casi di attività ad altissimo rischio sembrare oneroso, nulla avrà a che vedere con le sanzioni conseguenti ad una eventuale ispezione da parte deli organi di controllo.

Tuttavia la valutazione dei rischi non è una mera relazione documentale da tenere in un cassetto a disposizione degli organi di controllo per non incorrere a pesanti sanzioni penali o amministrative (anche se sicuramente utile allo scopo), ma una traccia scritta di tutte le azioni che il datore di lavoro ha deciso di adottare per l'eliminazione e ove non possibile, la riduzione al minimo, dei rischi presenti nella sua azienda e/o attività economica aventi come scopo la sicurezza e la salute dei propri lavoratori.
Il costo di un lavoratore infortunato di per sè è molto piu alto del costo del DVR. Basta pensare alle conseguenze di un infortunio: assenza lavorativa, fermo produzione, costo assicurazione, costo riabilitazione, ecc.
In definitiva, il COSTO del DVR è, come in generale tutte le spese affrontate per migliorare le condizioni di sicurezza aziendale, in linea assoluta da considerarsi come un INVESTIMENTO del Datore di Lavoro.

E' Sanzionabile la mancata redazione del DVR?
Il REGIME SANZIONATORIO per i datori di lavori che non effettuano la valutazione dei rischi (elaborazione del documento di valutazione dei rischi) è molto severo.
Il datore di lavoro che non realizza la valutazione dei rischi aziendale e non redige il relativo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, Ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Chiunque sia in possesso di un'attività con lavoratori (vedi definizione di lavoratore nel seguito) è obbligato a effettuare la valutazione dei rischi (redazione del DVR o Documento di Valutazione dei Rischi) di tutte le attività lavorative svolte nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro.

E’ assolutamente utile osservare attentamente la definizione di lavoratore ai sensi dell’ art. 2 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni"
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