Pubblicato un nuovo aggiornamento della guida della Direttiva Macchine 2006/42/CE. La direttiva macchine, l’utilità delle guide, l’edizione 2.2, le novità del nuovo aggiornamento e le unità di controllo.
se sono ancora troppi gli incidenti che avvengono sul lavoro correlati all’uso di attrezzature di lavoro, è bene ricordare che esiste una direttiva europea, la cosiddetta Direttiva Macchine, che è un insieme di regole, definite dalla Commissione Europea che stabiliscono i Requisiti Essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine con il fine di migliorare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo.
In relazione alla importanza di questa direttiva e alle conseguenze dirette sulla sicurezza delle macchine immesse sul mercato, è importante conoscere le guide pubblicate dalla Commissione Europea per favorire una corretta applicazione della direttiva.
E dopo poco più di due anni dalla pubblicazione dell’edizione 2.1 della “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”, nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento, la versione 2.2.
La direttiva macchine 2006/42/CE
Ricordiamo che la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 – “relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE” - è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
Tale direttiva, cosiddetta “ nuova direttiva macchine” per distinguerla dalla direttiva 98/37/CE - è entrata in vigore il 29 dicembre 2009 e definisce la macchina come (Art.2 della Direttiva 2006/42/CE):
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
- insieme di cui a 1, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- insieme di cui a 1 e 2, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- insiemi di macchine, di cui a 1, 2 e 3, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta”.
- E individua le “quasi macchine” come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Rimandiamo all’articolo “ Guida al confronto tra la nuova e la vecchia Direttiva Macchine” e ai tanti altri articoli del nostro giornale sulle caratteristiche e le novità della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza delle macchine.
La nuova guida di applicazione della Direttiva Macchine
Nell’edizione 2.2 della “Guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE”, per ora pubblicata solo in lingua inglese (“Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC”), si sottolinea che la nuova direttiva macchine ha un duplice scopo: armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine sulla base di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, garantendo al contempo la libera circolazione delle macchine nel mercato dell’UE.
Le guide pubblicate, e gli aggiornamenti corrispondenti, intendono poi agevolare la comprensione dei concetti e delle prescrizioni della direttiva 2006/42/CE al fine di garantirne l’uniforme interpretazione e applicazione in tutta l’UE. E sono rivolte a tutti i soggetti interessati all’applicazione della direttiva macchine, ivi inclusi i fabbricanti, gli importatori e i distributori di macchine, gli organismi notificati, gli organismi di normalizzazione, le autorità preposte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla protezione dei consumatori, nonché i funzionari delle competenti amministrazioni nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato.
In particolare questo nuovo aggiornamento alla seconda edizione della Guida, denominato Edizione 2.2, contiene una serie di correzioni e chiarimenti relativi ai “componenti di sicurezza” e alle “quasi-macchine”. E riporta anche alcune modifiche per garantire la coerenza con la guida LVD, in relazione cioè alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014, che è conosciuta anche come Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD (Low Voltage Directive).
Sono stati poi aggiunti anche due nuovi paragrafi relativi alle unità di controllo della macchina (§417) e ai componenti di sicurezza considerati unità logiche (§418).
Le unità di controllo delle macchine ai sensi della Direttiva Macchine
Riprendiamo brevemente alcune indicazioni tratte dal paragrafo §417 dove si indica che le unità di controllo possono essere immesse sul mercato in diverse modalità che influiscono sul loro status ai sensi della Direttiva Macchine e sulle indicazioni relative alla valutazione di conformità, alla preparazione di un fascicolo tecnico e alle informazioni di supporto.
Riferimento:
Commissione Europea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, “ Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC”, document in lingua inglese, Edition 2.2 – October 2019 - Update of 2nd Edition (formato PDF, 4.03 MB).
Fonte: Puntosicuro