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FORMAZIONE: LA VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI TRASFERITI IN ALTRA AZIENDA

Sulla validità della formazione di un lavoratore trasferito in un’altra azienda

La Conferenza Stato Regioni ha fornito indicazioni con l’ Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e precisamente al punto 8 relativo ai crediti formativi nel caso della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o all’inizio di nuova utilizzazione nel caso della somministrazione di lavoro.

Secondo il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti infatti riguardante il riconoscimento dei crediti formativi, nel caso, posto sotto la lettera a., della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di inizio di una nuova utilizzazione in caso di somministrazione:

“Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta”.

In sostanza quindi secondo l’Accordo Stato Regioni, mentre la formazione generale ha un valore permanente e cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e non deve essere pertanto ripetuta potendo in tal caso un datore di lavoro usufruire della formazione già impartita da un precedente datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione specifica invece bisogna valutare se quella che il lavoratore ha già acquisita sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nella nuova azienda.

Per quanto riguarda la validità dell’abilitazione acquisita per la conduzione di particolari attrezzature di lavoro di cui all’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sarà sufficiente che il nuovo datore di lavoro, venuto in possesso delle attestazioni di abilitazione, verifichi che le stesse siano strettamente corrispondenti alle attrezzature alla conduzione delle quali l’operatore dovrà essere adibito nella nuova azienda.

Fonte: Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011 ed Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
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