Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 - Accordo 22 febbraio 2012 - Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni – Chiarimenti.
Si evidenzia che l'organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si figuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria.