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D.LGS 81/08: AGGIORNAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA

DdL lavoro e D.lgs. 81/2008: quali modifiche per la sorveglianza sanitaria

Il Disegno di Legge (ddl) 1264, recante "Disposizioni in materia di lavoro", è stato approvato definitivamente dal Senato l'11 dicembre 2024 e dalla Camera il 9 ottobre 2024. Il ddl introduce diverse novità per il mondo del lavoro, tra cui alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Le modifiche riguardano la **sorveglianza sanitaria**, la Commissione Interpelli e lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. 

**Alcune di queste modifiche hanno sollevato critiche**. Il ddl non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al 16 dicembre 2025.

**Modifiche alla sorveglianza sanitaria:**

* **Visita medica preventiva in fase preassuntiva:** La nuova formulazione dell'articolo 41 del Testo Unico introduce la visita medica preventiva in fase preassuntiva, che dovrà essere effettuata esclusivamente dal medico competente. Questa modifica elimina la possibilità per il datore di lavoro di scegliere se affidare la visita al medico competente o ai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali. La visita dovrà concludersi con un giudizio di idoneità, che dovrà essere consegnato al datore di lavoro e al lavoratore.
* **Visite mediche dopo assenze per motivi di salute:** La nuova formulazione dell'articolo 41 prevede che la visita medica al rientro al lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi sia **facoltativa**. Il medico competente potrà decidere se effettuare o meno la visita in base alla documentazione sanitaria relativa all'evento che ha determinato l'assenza e ai possibili risvolti funzionali inerenti alla mansione svolta dal lavoratore. Nel caso in cui non ritenga necessaria la visita, il medico competente dovrà comunque esprimere un giudizio di idoneità. Questa disposizione ha sollevato alcune perplessità, in quanto sembra **contraddire** il comma 6-bis dell'articolo 41, che prevede che il giudizio di idoneità debba essere espresso solo dopo la visita medica.
* **Esami clinici e biologici:** Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 41 stabilisce che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici, dovrà **tenere conto di quelli già effettuati dal lavoratore** e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio.
* **Ricorso avverso il giudizio del medico competente:** Il comma 9 dell'articolo 41 specifica che il ricorso avverso il giudizio del medico competente dovrà essere presentato **all'azienda sanitaria locale**. Questa modifica chiarisce quale sia l'organo competente a ricevere e trattare il ricorso, escludendo l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro).

**Altre modifiche:**

* **Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:** Il ddl introduce l'obbligo per il Ministro del Lavoro di presentare una relazione annuale alle Camere sulla situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
* **Verifica dei requisiti formativi del medico competente:** Il Ministero della Salute avrà l'incombenza di verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti formativi ECM del medico competente. 
* **Utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei:** Il ddl aggiorna l'articolo 65 del Testo Unico, consentendo l'utilizzo di locali sotterranei o semi-sotterranei a determinate condizioni.

In conclusione, il ddl introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria. Le modifiche sono volte a semplificare e snellire le procedure, ma alcune disposizioni sollevano perplessità e potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti.

**Nota:** L'autore dell'articolo sulle modifiche alla sorveglianza sanitaria è Ernesto M. Ramistella, medico del lavoro e componente del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro (S.I.M.L.). Le opinioni espresse nell'articolo sono personali e non rappresentano necessariamente la posizione ufficiale della S.I.M.L.. 

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