Non c’è dubbio che tra i numerosi effetti e cambiamenti che l’emergenza COVID-19 ha provocato, “uno di ampia portata è stato l'incremento del numero di prodotti chimici impiegati per le mani e per le superfici”.
In particolare la Commissione Europea e l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) hanno confermato “che è aumentato il numero di prodotti chimici impiegati per la sanificazione e, fra questi, quelli disinfettanti rappresentano quelli più illegittimamente presenti sul mercato, perché non conformi alle normative di settore”.
Partendo da questa constatazione, il convegno nazionale “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” - che si è tenuto il 2 dicembre 2020 online, a causa dell’emergenza COVID-19, durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020 - si è proposto di “far comprendere l'importanza che rivestono l'applicazione e l'integrazione corretta dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambito della normativa di fabbricazione, autorizzazione, registrazione, immissione sul mercato, distribuzione, detenzione ed impiego dei prodotti sanificanti nei luoghi di vita e di lavoro”.
A ricordarlo e a fornire utili informazioni anche sui prodotti sanificanti e sui rischi correlati è la pubblicazione “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che raccoglie gli atti, curati da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci, dell’omonimo convegno. Atti che quest’anno, differentemente dal passato e in relazione alla necessità di fornire utili informazioni agli operatori, sono stati pubblicati dall’ Azienda USL di Modena contestualmente al convegno di Ambiente Lavoro.
I prodotti chimici sanificanti e la valutazione del rischio
Nell’intervento “La valutazione del rischio nella scelta dei prodotti chimici sanificanti” – a cura di Leonello Attias e Raffaella Cresti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti cosmetici e protezione del consumatore — Istituto Superiore di Sanità) – si sottolinea che, come ricordato in premessa di articolo, il contrasto alla situazione emergenziale da SARS-CoV-2 “ha reso necessario ricorrere all'utilizzo massivo di prodotti per la sanificazione di mani e superfici. In tale contesto, si è provveduto a definire le procedure per la sanificazione atte a limitare e/o eliminare la carica virale e il rischio di diffusione della pandemia da CoVID-19”.
Si indica che il Decreto Ministeriale del 7 luglio 1997, n.274 del Ministero dell'Industria e del commercio definisce la sanificazione come "quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".
Il documento, oltre a riportare informazioni sui vari termini e sui prodotti relativi alle attività di pulizia e di disinfezione, si sofferma sul tema della valutazione dei rischi.
A questo proposito si ricorda che l'autorizzazione dei prodotti ad azione disinfettante/sanificante “si inquadra nell'ambito di due normative distinte: a livello nazionale è regolamentata dal DPR N.392/1998 sui Presidi Medico Chirurgici (PMC) mentre, a livello comunitario, ricade nel Regolamento (UE) N.528/2012 sui biocidi (BPR). I prodotti disinfettanti contenti principi attivi approvati ai sensi del BPR sono autorizzati e resi disponibili sul mercato europeo come prodotti "biocidi". In fase di implementazione del BPR, per i principi attivi in valutazione e non ancora approvati, i prodotti disinfettanti vengono autorizzati e immessi sul mercato come PMC ai sensi della normativa nazionale”.
E “diversamente da quanto prescritto per i PMC, tra i requisiti stabiliti dal DPR è prevista, sia per l'approvazione di un principio attivo che per l'autorizzazione del prodotto biocida, una valutazione del rischio associato alle condizioni di reale utilizzo che identifichi le condizioni di uso sicuro del prodotto e del principio attivo in esso contenuto”.
L'obiettivo della valutazione del rischio è “quello di individuare le corrette modalità di impiego tali da garantire, oltre all'efficacia del prodotto, anche le opportune misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori e i lavoratori che rientreranno nelle aree sanificate”. E in particolare, nella manipolazione dei prodotti, “gli utilizzatori professionali devono far riferimento alle indicazioni previste nell'etichetta apposta sul prodotto; nella Scheda Tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Inoltre, per miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza o detergenti (indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo), si può chiedere al fornitore l'avvenuta notifica all'archivio preparati pericolosi (APP), che rappresenta un punto di riferimento nel quadro della prevenzione e della protezione non solo dei consumatori me anche dei lavoratori esposti accidentalmente o professionalmente a prodotti chimici”.
La valutazione dei livelli prevedibili di esposizione
Si indica che “l'identificazione delle condizioni di uso sicuro di prodotti chimici, quali i prodotti disinfettanti/sanificanti, prevede una valutazione dei livelli prevedibili di esposizione attraverso l'utilizzo di modelli che simulano le condizioni operative”.
A questo proposito si segnala che per gli operatori professionali “l'esposizione può avvenire principalmente attraverso la via inalatoria e la via cutanea; l'ingestione è, invece, considerata altamente improbabile ed esclusa dalla stima quantitativa dei livelli di esposizione”.
Inoltre, in aggiunta alle stime calcolate dai modelli, “negli ambienti di lavoro è importante anche implementare un sistema di monitoraggio ambientale che consenta di misurare la concentrazione delle sostanze chimiche presenti nell'aria, valori da confrontare con i limiti di esposizione”.
Si sottolinea poi che l'utilizzo di prodotti professionali per la sanificazione, prodotti che spesso sono caratterizzati da “elevate concentrazioni di principio attivo”, prevede “l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali i guanti che limitano il contatto, anche involontario, con la pelle. Analogamente, nel caso di sostanze in grado di disperdersi nell'aria (es. gas, vapori o aerosol), il potenziale rischio associato a inalazione deve essere controllato attraverso il mantenimento delle concentrazioni nell'aria al di sotto di limiti stabiliti. Talvolta potrebbe essere necessario eseguire un campionamento dell'aria indoor per verificare il rispetto dei limiti. In assenza di altri strumenti viene prescritto, come misura precauzionale, l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria”.
Le azioni che è possibile mettere in atto per ridurre l'esposizione “possono essere sia di natura tecnica, come la predisposizione di sistemi di ventilazione, che di tipo amministrativo, come ad esempio procedure operative standard, formazione sulla comunicazione del pericolo e sulle misure di igiene”.
La compatibilità delle sostanze e le misure di gestione del rischio
L’intervento segnala poi che, nell'individuare il prodotto più adatto per la sanificazione delle superfici “un parametro importante da considerare è la compatibilità delle sostanze contenute nel prodotto con il materiale da trattare”.
In particolare – continuano i relatori – “i disinfettanti contenenti acidi, alcali, elettroliti e ipocloriti possono danneggiare parti metalliche causandone la corrosione; mentre disinfettanti contenenti solventi organici possono determinare il deterioramento della plastica. Inoltre, è opportuno tener conto anche di fattori quali lo spettro di organismi target da inattivare (informazioni fornite in etichetta dal produttore) e la modalità di utilizzo più adatta all'ambiente che si intende sanificare”.
A titolo esemplificativo si indica che per il trattamento di ambienti indoor “è preferibile adottare procedure che prevedano l'erogazione di gas o vapori, così da garantire una completa sanificazione”.
Dunque le misure di gestione del rischio eventualmente da applicare “dipenderanno dalle modalità di impiego del prodotto o dal processo adottato”. E va inoltre considerato “che la performance del prodotto, in termini di riduzione/eliminazione della carica microbica, è influenzata, da parametri chimico-fisici ambientali (es. pH, temperatura, durezza dell'acqua utilizzata per diluire il prodotto) ma anche dalla presenza di altre sostanze chimiche (es. sali) o di materiale organico. Verificate queste condizioni, è quindi opportuno far precedere la sanificazione da una fase di pulizia”.
Riferimento:
Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie”, pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti del convegno “CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie” che si è tenuto durante Ambiente Lavoro 2020