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VERIFICHE PERIODICHE: PONTI MOBILI SVILUPPABILI

Inail: indicazioni per le verifiche periodiche dei ponti mobili sviluppabili

Un nuovo documento Inail fornisce istruzioni per la prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili per il sollevamento persone. La periodicità delle verifiche, la normativa vigente e previgente, gli adempimenti e la normativa tecnica.
 
Se l’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico) e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII siano sottoposte a verifiche periodiche, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( Inail) è l’ente preposto all’effettuazione - diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati - della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.

Proprio per questo motivo e con la volontà di uniformare il comportamento delle unità operative e dei soggetti abilitati, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail ha elaborato in questi anni diversi documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica e che possono essere consultati su una specifica pagina del sito web dell’ente.

L’ultimo documento elaborato dal DIT dell’Inail in materia di verifiche periodiche, dal titolo “Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, descrive in dettaglio i ponti mobili sviluppabili (PMS) illustrandone le principali caratteristiche costruttive per poi trattare in modo approfondito l’attività tecnica di prima verifica periodica nonché la compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e del verbale di prima verifica.

Si indica nel documento che le istruzioni elaborate “non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione delle prove e dei riscontri che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (operatori dei soggetti abilitati e di ASL/ARPA), anche al fine di garantire all’utenza indicazioni e comportamenti coerenti”.

Ponti mobili sviluppabili: la periodicità prevista per le verifiche
Il documento – a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni) – ricorda nell’introduzione che, come abbiamo già visto in apertura, l’allegato VII del Testo Unico indica le attrezzature di lavoro da sottoporre a verifiche periodiche. E tra queste vi sono anche i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato e i ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano.
Si ricorda poi che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 oltre a stabilire le modalità di effettuazione di tali verifiche periodiche “prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte mobile sviluppabile provveda a:
  • dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta”.
Ponti mobili sviluppabili: regimi omologativi e normativa vigente e previgente
Approfondiamo più nel dettaglio alcuni degli obblighi e adempimenti dei datori di lavoro in relazione ai ponti mobili sviluppabili.

Si indica che già la legislazione vigente prima del Testo Unico, con gli articoli 25 del d.p.r. 547/55 e 6 del d.m. 12 settembre 1959, “prevedeva che queste attrezzature venissero collaudate e sottoposte a verifiche annuali. In particolare il fabbricante doveva chiederne il collaudo all’ufficio competente per territorio dell’Enpi (poi Ispesl) prima della loro cessione agli utenti o ai rivenditori. Allegati allo stesso d.m. 12 settembre 1959 vi erano i modelli dei libretti sui quali riportare i verbali di collaudo e di verifica periodica (modello E per i ponti mobili sviluppabili su carro). Oggi, come previsto dal d.lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 e precedentemente dal d.p.r. 459/96, il fabbricante, all’atto dell’immissione sul mercato o della prima messa in servizio, si accerta dell’idoneità all’impiego della macchina verificando che essa possa compiere le funzioni previste in condizioni di sicurezza”.

Si indica poi che rimangono “soggetti al previgente regime omologativo, effettuato in via esclusiva dall’Inail, come riportato al punto 10 lettera B della Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i PMS privi di marcatura CE che, non già precedentemente sottoposti ad omologazione, non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE. In quest’ultima eventualità il datore di lavoro dovrà allegare alla denuncia di messa in servizio, oltre alla documentazione tecnica prevista, un atto certo che possa dimostrare che la prima immissione sul mercato europeo sia precedente al 31 dicembre 1996”. E solo dopo l’omologazione tali attrezzature seguiranno il regime di verifiche periodiche successive alla prima previsto dal d.lgs. 81/2008.

Inoltre si indica che per i ponti mobili sviluppabili marcati CE, “la cui messa in servizio non sia stata ancora comunicata ad un dipartimento territoriale Ispesl o ad una UOT Inail e pertanto senza matricola Ispesl o Inail, il datore di lavoro dovrà procedere alla comunicazione di messa in servizio e alla successiva richiesta di prima verifica periodica all’Inail”.

Infine i PMS già sottoposti a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa prima della data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), “pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato da Ispesl, come previsto dalle procedure di cui alla Circolare M.I.C.A. n.162054 del 1997 rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.

A questo proposito nelle note si indica che la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 101/2013 ha previsto che “le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto per legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.

Ponti mobili sviluppabili: normativa tecnica e indice del documento Inail
Ricordiamo che la norma tecnica per i ponti mobili sviluppabili, così come definiti nel capitolo del documento riservato al campo di applicazione, è la EN 280 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - calcoli di progettazione - criteri di stabilità - costruzione - sicurezza - esami e prove” recepita nella UNI EN 280:2015.
La norma riporta i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per tutti i tipi e per tutte le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP), destinate a spostare persone fino alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro (WP), con l'intenzione che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo da posizioni di accesso a livello del terreno o dal telaio.

Riferimento:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi di sollevamento persone - Ponti mobili sviluppabili. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Francesco Amaro (Inail, Unità operativa territoriale di Palermo), Alessandra Ferraro e Laura Tomassini (DIT, Inail), Maria Nice Tini (Inail, Unità operativa territoriale di Terni), versione 2020 

Fonte: Puntosicuro
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