Ribadisce la Corte di Cassazione in questa Ordinanza un indirizzo già dato più volte in passato a beneficio degli organi di vigilanza e in particolare delle Direzioni Territoriali del Lavoro. L’Ordinanza riguarda la competenza ad accertare il rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro nonché l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sugli automezzi del settore dell’ autotrasporto e quindi la competenza delle stesse Direzioni Territoriali ad elargire le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
Partendo dal presupposto che l’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro degli autisti nel settore dell’autotrasporto risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore specifico, la suprema Corte ha sostenuto nell’Ordinanza che la competenza a svolgere le suddette verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro, citando in merito come precedente l’Ordinanza n. 22896 del 26/9/2018 della II Sezione civile della stessa Corte, il quale ha anche la potestà sanzionatoria relativamente alla regolare tenuta dei dischi e alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti, così come era stato già sostenuto nella sentenza n. 20594 del 2016 della VI Sezione civile della stessa Corte di Cassazione.
Il caso la sentenza del Tribunale e il ricorso per cassazione
Il legale rappresentante di un’impresa di trasporti ha impugnato, davanti al Giudice di Pace, gli atti di contestazione di illecito amministrativo per mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo degli autisti rilevato dagli apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi della ditta e dal registro di servizio durante un'ispezione effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Il Tribunale ha accolta la domanda deducendo l'assenza della competenza sanzionatoria in capo alla Direzione Territoriale del Lavoro relativamente alle violazioni di norme del codice della strada e ha dichiarata la nullità dei verbali di accertamento.
Contro la sentenza hanno ricorso per cassazione, con unico atto, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, la Direzione Territoriale del Lavoro, il Ministero dell'Interno e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo e ha resistito con controricorso il legale rappresentante della società chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso medesimo.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con riferimento alla contestazione sulla competenza della Direzione Territoriale del Lavoro, ha precisato che il giudice d'appello nell'annullare i verbali emessi da tale Direzione, ha erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione Territoriale del Lavoro, essendo spettante invece al Prefetto, e ha errato nel ritenere che, in seguito all'inserimento della disposizione sanzionatoria contestata nel codice della strada, gli ispettorati della Direzione Territoriale del Lavoro non abbiano più competenza in merito alla rilevazione dell'illecito e all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 174 del D. Lgs. n. 285/1992 contenente il nuovo codice della strada.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, ha aggiunto la suprema Corte "in tema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 codice strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro". In tal modo, ha precisato la Sez. II, si era già espressa la Cassazione nell’Ordinanza n. 22896 del 26/9/2018 con la quale erano state ritenute rientranti nella competenza dell'ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti.
Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale di provenienza per la decisione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: Puntosicuro