L’Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature e impianti. Focus sulle verifiche per idroestrattori a forza centrifuga, per carrelli semoventi a braccio telescopico, per piattaforme di lavoro e per ascensori e montacarichi da cantieri.
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha introdotto delle nuove attrezzature soggette a verifica periodica.
A questo proposito riprendiamo dal documento “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, pubblicato dall’ Inail nel 2019, una breve tabella che elenca le attrezzature di lavoro e ne specifica la periodicità di verifica:
Sempre sulla guida si ricorda che in realtà gli idroestrattori erano già sottoposti a regime di verifica periodica, “ma il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni introduce nuovi parametri; originariamente, infatti, la verifica periodica era effettuata esclusivamente sugli idroestrattori con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm”.
Sempre con riferimento alla Guida Inail, che vuole permettere un accesso rapido alle informazioni più richieste dagli utenti in materia di verifiche, presentiamo alcune indicazioni sulle verifiche per le tipologie di attrezzature di lavoro riportate nella tabella.
Segnaliamo, inoltre, che dal 27 maggio 2019, in aggiornamento rispetto a quanto indicato nello stesso documento, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata di vari servizi di certificazione e verifica.
Rimandiamo a questo link dell’Inail per avere ulteriori informazioni sulla Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 e sui vari servizi di certificazione e verifica per cui è possibile utilizzare l’applicativo CIVA.
Le indicazioni per gli idroestrattori a forza centrifuga
Per gli idroestrattori a forza centrifuga con diametro inferiore a 500 mm, ma diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.), la Guida Inail indica che il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 “prescrive che il datore di lavoro inoltri:
- comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
- richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
- richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.
Si indica poi che per gli idroestrattori privi di marcatura CE “il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica”.
Mentre per gli idroestrattori già messi in servizio “alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1)”.
Le indicazioni per i carrelli semoventi e le piattaforme di lavoro
Si segnala poi che per i carrelli semoventi a braccio telescopico il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro “inoltri:
- comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
- richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
- richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.
Anche per i carrelli semoventi a braccio telescopico privi di marcatura CE, “il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica. Si precisa che per i carrelli il legislatore ha previsto anche la verifica di eventuali funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone, per cui è necessario che il datore di lavoro all’atto della comunicazione di messa in servizio o della richiesta di prima verifica periodica specifichi le eventuali funzioni aggiuntive di cui l’attrezzatura è dotata”.
Rimandiamo alla lettura della Guida per gli altri dettagli sugli adempimenti relativi alle verifiche (ad esempio per i carrelli semoventi a braccio telescopico già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012) e ci soffermiamo su quanto indicato per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac).
Analogamente alle altre attrezzature anche per le Plac il decreto ministeriale 11 aprile 2011 “prescrive che il datore di lavoro inoltri:
- comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
- richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
- richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati”.
Per le Plac prive di marcatura CE si indica che il datore di lavoro “dovrà esibire copia dell’autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164”.
Le indicazioni per gli ascensori e montacarichi da cantieri
La Guida Inail si sofferma poi sugli ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente. Anche per gli ascensori e montacarichi da cantiere il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri, analogamente a quanto già indicato per le altre attrezzature, la comunicazione di messa in servizio, la richiesta di prima verifica periodica e la richiesta di verifica periodica successiva.
Ricordando che in Italia gli ascensori da cantiere rientrano nella direttiva macchine a partire dal 6 marzo 2010 (data del recepimento italiano della direttiva 2006/42/CE), la Guida segnala che “per ascensori e montacarichi da cantiere privi di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica”.
Per le varie attrezzature elencate si indica poi che “almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di lavoro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente”.
E la prima verifica periodica “prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni) per la redazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull’attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza”.
Rimandiamo alla lettura integrale della Guida - con riferimento anche alle novità relative all’applicativo CIVA - per quanto riguarda altre indicazioni sulle modalità di trasmissione delle richieste e di verifica.
Riferimento
Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione, Direzione centrale ricerca, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Unità operativa territoriale di Como, Unità operativa territoriale di Roma, Unità operativa territoriale di Palermo, “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, edizione 2019.
Fonte: Puntosicuro