Un nuovo documento Inail si sofferma sulla compartimentazione antincendio con riferimento alla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi. Gli esempi di progettazione, le finalità della compartimentazione e i livelli di prestazione.
Il Codice di prevenzione incendi - con riferimento al contenuto del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i. - si propone come “promotore del cambiamento privilegiando un approccio prestazionale alla prevenzione incendi, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati, mediante un insieme di soluzioni progettuali sia conformi che alternative”. A ricordarlo è la presentazione, sul sito Inail, della collana ricerche "Il Codice di prevenzione incendi" che si sta arricchendo in questi anni di diverse pubblicazioni nate dalla collaborazione tra l’Inail, l’Università di Roma “La Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
La nuova pubblicazione in materia di compartimentazione
Il nuovo quaderno della collana ricerche è dedicato, come si evince dal titolo, all’approfondimento applicativo della misura S.3 Compartimentazione del Codice di prevenzione incendi.
Si segnala che la pubblicazione è stata redatta con riferimento alla “versione aggiornata del Codice ai sensi del d.m. 18 ottobre 2019 recante modifiche all'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2015” per quanto riguarda la RTO “e al d.m. 14 febbraio 2020 per quanto riguarda le RTV riguardanti Uffici, Attività ricettive, Attività scolastiche e Attività commerciali, al d.m. 15 maggio 2020 per quanto riguarda la RTV sulle Autorimesse, al d.m. 6 aprile 2020 per quanto riguarda la RTV sugli Asili nido, al d.m. 10 luglio 2020 per quanto riguarda la RTV su Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati, alle bozze di RTV approvate nel corso delle riunioni del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi del Ministero dell’interno per quanto riguarda le Strutture sanitarie, gli Edifici di civile abitazione e lo Stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.
Ricordiamo che il Codice di prevenzione Incendi non contiene infatti solo le regole tecniche orizzontali (RTO) che riportano i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma anche alcune regole tecniche verticali (RTV) applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse.
La pubblicazione contiene esempi di progettazione di alcune attività, “redatti focalizzando l’attenzione sulla misura S.3, in relazione alla quale sono state applicate sia soluzioni conformi che una o più soluzioni alternative, anche applicando i metodi suggeriti dal Codice”.
In particolare i casi studio riguardano:
- “la valutazione dell’irraggiamento termico verso un bersaglio esterno all’edificio sorgente;
- la valutazione delle distanze di separazione tra materiali combustibili all’interno di uno stabilimento per attività di produzione, lavorazione e stoccaggio di materiale plastico;
- la valutazione delle distanze di separazione tra materiali combustibili all’interno di uno stabilimento per attività di lavorazione e stoccaggio di olii vegetali;
- la dimostrazione dell’efficienza di una scala protetta benché priva di una chiusura di tipo E-Sa all’interno di un edificio storico adibito ad ufficio;
- la gestione della compartimentazione interna di un’attività ufficio rispetto all’attività secondaria (34.2.C) sita ai piani interrati;
- la compartimentazione di un fienile adottando una soluzione con tecnologia innovativa;
- la compartimentazione in un immobile nel quale sono inseriti uffici facenti capo a diversa titolarità;
- la dimostrazione dell’efficienza della parete di separazione tra due manufatti nell’ambito di un magazzino automatico;
- la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio all’interno di una warehouse di grandi dimensioni posta all’interno di un unico compartimento multipiano”.
L’obiettivo del documento è quello di illustrare che la vera novità del Codice di prevenzione incendi “è rappresentata dalle soluzioni alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze e professionalità”. Gli autori si dicono convinti, infatti, che “pensare al Codice solamente in termini di soluzioni conformi, che pur costituiscono un valido supporto al progettista antincendio ma di tipo ‘prescrittivo guidato’, non aiuta a cogliere la reale potenza dello strumento normativo. Questo nuovo potere comporta delle responsabilità per il progettista antincendio ma, allo stesso tempo, una serie di opportunità per progettare in maniera più intelligente e puntuale, realizzando ciò che davvero influenza positivamente la sicurezza antincendio in termini di razionalità, economia e, non ultimo, soddisfazione professionale”.
La misura antincendio, le finalità e lo spazio scoperto
Con riferimento alla misura antincendio S.3 (Compartimentazione) fornita dal Codice si indica (S.3.1) che la finalità della compartimentazione “è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti:
- verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell’attività o di diversa tipologia;
- all’interno della stessa attività”.
- Inoltre la compartimentazione “è realizzata mediante:
compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione;
interposizione di distanze di separazione, tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta, tra le altre cose, indicazioni e definizioni relative a termini come “spazio scoperto”, “compartimento a prova di fumo”, “filtro a prova di fumo”, “compartimentazione multipiano”, …
Ad esempio si ricorda che lo spazio scoperto, che limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti, non è un compartimento antincendio.
In particolare lo spazio scoperto “è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:
- superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;
- distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m”.
Si segnala poi che nel compartimento a prova di fumo “è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti”. E per essere considerato a prova di fumo “in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento antincendio deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo:
- “il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 12101-6;
- i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo” sono dotati di SEFC (sistemi per l'evacuazione di fumo e calore) “che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (capitolo S.8);
- il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC (capitolo S.8);
- il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
- il compartimento è separato con filtro a prova di fumo (paragrafo S.3.5.5) dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
- il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo”.
Riferimento:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Compartimentazione antincendio. Focus sulla misura S.3 del Codice di prevenzione incendi - Compartimentazione”, documento realizzato in collaborazione con l’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DITSIPIA), Mara Lombardi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – DICMA), Mauro Caciolai, Piergiacomo Cancelliere, Andrea Marino e Luca Ponticelli (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Chiara Crosti, Marco Di Felice, Mauro Galvan, Pietro Li Castri e Roberto Orvieto (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Vincenzo Cascioli e Filippo Cosi.
Fonte: Puntosicuro