Le indicazioni del nuovo decreto-legge riguardo alle riaperture: spostamenti, ristoranti, centri commerciali, palestre e piscine, parchi tematici e corsi di formazione. Le misure previste della Conferenza delle Regioni per il commercio.
Annunciato ormai da alcuni giorni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge 18 maggio 2021 n.65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce nuovi “allentamenti” delle restrizioni per l’emergenza COVID-19.
A distanza di circa un anno da un DPCM ( DPCM 17 maggio 2020) che aveva dato il via alle prime riaperture della fase 2, il nuovo decreto non prevede riaperture incondizionate e immediate. Viene messa in atto una strategia di aperture graduali in relazione alla situazione sanitaria e alle conseguenze della diffusione della vaccinazione per il virus SARS-CoV-2.
Riprendiamo alcune delle riaperture previste dal decreto, pubblicato il 18 maggio stesso in Gazzetta Ufficiale, facendo riferimento anche ad una delle schede pubblicate nell’ultima versione (28 aprile 2021) delle " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
Il nuovo decreto-legge e le riaperture graduali
Riguardo al nuovo decreto-legge facciamo riferimento a quanto indicato nel Comunicato stampa n. 19 del Consiglio dei Ministri.
In considerazione “dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale” – il testo del decreto-legge modifica innanzitutto i parametri di ingresso dei territori nelle “zone colorate” (gialle, arancioni, rosse) in modo che assumano “principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”.
Veniamo ad alcune delle graduali modifiche, come riportato nel Comunicato, che riguardano le cosiddette nelle “zone gialle”:
“dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
- dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
- dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
- anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
- dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
- dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
- dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
- dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
- parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
- tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
- dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
- dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza”.
- Ricordiamo che per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza erano già previste deroghe al divieto di formazione in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 e del nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Linee guida: le indicazioni per il commercio al dettaglio
Considerando che, come abbiamo visto (dal 22 maggio), un prossimo allentamento delle misure di precauzione riguarda l’ambito del commercio, riprendiamo alcune indicazioni dalle “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni.
Una scheda riporta indicazioni che si applicano al commercio al dettaglio:
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche”.
Linee guida: le indicazioni per i mercati su aree pubbliche
La scheda riporta anche indicazioni relative alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, “la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:
- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
- individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
- Si indica, infine, che qualora, “per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
Ricordiamo, in conclusione, che la scheda della Conferenza delle Regioni riporta anche indicazioni sulle “misure a carico del titolare di posteggio”.
Riferimenti:
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 aprile 2021, 21/51/CR04/COV19 (formato PDF, 427 kB).
- DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 -Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.