Nei giorni scorsi abbiamo presentato il nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021. Un documento che “aggiorna e rinnova i precedenti accordi” che si sono rivelati strumenti cardine per la gestione delle misure per l’emergenza COVID-19 in azienda e per coniugare “la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.
Per fare un approfondimento delle indicazioni e delle novità, in realtà poche, del nuovo protocollo – che dovrà essere recepito in un atto normativo o regolamentare, come è stato per le precedenti versioni – facciamo riferimento al documento “Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente ‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro’ (siglato il 6 aprile 2021)”. Questa guida, curata da Cinzia Frascheri (responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro), segnala gli interventi principali di revisione del protocollo aziendale anti-contagio adottato in ogni realtà lavorativa.
Il documento sottolinea priorità, punti consolidati e punti cardine del protocollo e indica le parti che sono state modificate rispetto alle precedenti versioni:
- modalità di ingresso in azienda
- dispositivi di Protezione Individuale
- organizzazione aziendale
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.
Modalità di ingresso in azienda: i nuovi riferimenti normativi
Le novità del protocollo relative alle modalità di ingresso in azienda dipendono anche dai nuovi riferimenti normativi.
Ne riprendiamo alcuni citati anche nel Protocollo:
- articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: sulla misura della quarantena precauzionale per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
- articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: sui cosiddetti “lavoratori fragili”;
- articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: sulle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;
- all’articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.
Modalità di ingresso in azienda: le parti confermate
Nell Guida si sottolinea che riguardo alla modalità di ingresso in azienda si conferma, come già previsto nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, che “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea”. Si conferma, inoltre, che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della eventuale preclusione dell’accesso.
Riprendiamo a questo proposito le stesse parole del Protocollo:
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni (nelle note si indica che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente)
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (anche qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, si “ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali”).
Modalità di ingresso in azienda: le novità della versione del 6 aprile 2021
Veniamo alle principali novità del nuovo protocollo riguardo alle modalità di ingresso in azienda come descritte nella guida che stiamo presentando.
Nel protocollo ora c’è un preciso rimando alla normativa vigente – “già modificata riguardo ai riferimenti riportati nel testo” – in materia di assenza dal lavoro, a seguito di contagio (non riconducibile a cause lavorative) “per la quale è prevista l’equiparazione a malattia e l’assenza, per le stesse ragioni, per i lavoratori fragili (- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; - lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) per i quali è stato precisato - dal DL Sostegni - che tale assenza è equiparata a ricovero ospedaliero - fino al 30 giugno 2021- non computabile ai fini del periodo di comporto)”.
Un'altra novità frutto dell’ultima revisione del 6 Aprile 2021 – e “di opposta direzione a quanto dapprima previsto (con circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, rettificata con specifica circolare, sempre del ministero della salute, n. 15127 del 12 aprile 2021)” – è relativa alle indicazioni per la “riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 per i lavoratori positivi oltre il 21° giorno (‘casi positivi a lungo termine’).
Essi, difatti, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”. C’è poi un preciso rimando nei termini previsti dalla circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 (confermati dalla circolare del 12 aprile 2021, cit.), per la gestione delle riammissioni al lavoro per i “casi positivi asintomatici” e per i “casi positivi sintomatici”.
Un ulteriore rimando – sempre frutto della revisione del 6 Aprile 2021 - è stato introdotto per quanto concerne la gestione degli affollamenti e di situazioni a rischio contagio.
Riprendiamo anche in questo caso le parole del Protocollo che indica che “al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente”.
Rimandiamo ai prossimi articoli l’approfondimento relativo alle altre novità correlate al nuovo protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
“ Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente ‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (siglato il 6 aprile 2021)”