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RISCHIO COVID-19: ANALISI DEL NUOVO PROTOCOLLO

Protocollo COVID-19: ci sono novità sulle riunioni e sulla formazione?

Le novità del protocollo condiviso del 6 aprile 2021 relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Focus su spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.

Da una analisi del “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” (versione 6 aprile 2021) come sappiamo emergono alcune delle novità rispetto alla precedente versione del 24 aprile 2020.

Le novità riguardano:
2. Modalità di ingresso in azienda
6. Dispositivi di Protezione Individuale
8. Organizzazione aziendale
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS.
 
Il confronto tra le versioni del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021
Se ci soffermiamo al punto 10 del Protocollo per fare innanzitutto un raffronto dei due testi.
Partiamo dalla versione del 2020 (24 aprile 2020):

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
  • sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
  • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
E arriviamo alla versione del 6 aprile 2021 (abbiamo evidenziato alcune delle novità):

10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
  • Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
  • Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Le novità del protocollo condiviso: gli spostamenti e le riunioni
Come si può vedere le differenze riguardo agli spostamenti interni e alle riunioni sono invero poche.
Nella Guida CISL si segnala, nel commento del nuovo protocollo, che “gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali” e si ricorda che, malgrado il divieto di riunioni in presenza queste sono consentite “solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente, nell’impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, un’adeguata pulizia e areazione dei locali ed inoltre (frutto della revisione del 6 Aprile 2021), l’uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore”.

Veniamo ora al tema della formazione, partendo da quanto indicato nella Nota di Confindustria dove si indica che “i Ministeri stipulanti hanno ritenuto di uniformare la previsione del Protocollo a quella del DPCM in vigore, che contiene aperture sulla formazione e aspetti poco chiari”.

Le novità del protocollo condiviso: la formazione e l’aggiornamento
Riguardo alla formazione la Guida CISL ricorda che nel nuovo Protocollo condiviso “si conferma che gli eventi e la formazione d’aula, anche obbligatoria, sono sospesi, “se non in base (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) a particolari deroghe introdotte dalla normativa vigente. In tal senso, (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) sono consentiti in presenza, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda solo per i lavoratori interni (nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni), i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, così come anche l'attività formativa, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio”.

Formazione che deve avvenire “in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste dal « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» a cura dell’INAIL”.

Chiaramente rimane “sempre consentita, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.

Apparentemente, dunque, ben poche variazioni rispetto a quanto già si faceva, con riferimento alle precedenti aperture normative alla possibilità di formazione in presenza durante l’emergenza COVID-19.
Tuttavia, ed è il motivo per cui abbiamo iniziato l’articolo confrontando i testi delle due versioni del 2020 e del 2021, nel nuovo protocollo è stata rimossa una parte, quella che indicava che “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”.
Cambiamento, questo, non da poco.

Ed infatti riprendiamo, a questo proposito, il commento della Nota di Confindustria:
“La riapertura della possibilità di svolgere la formazione e l’aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza comporta il venir meno della previsione secondo la quale era consentito lo svolgimento di specifiche mansioni anche in caso di mancato aggiornamento. Questo anche in considerazione del progressivo ritorno alla normalità delle attività produttive”.
 
Se poi realizziamo, come detto a inizio articolo, che il nuovo Protocollo è in attesa di recepimento in un atto normativo o regolamentare (secondo la Nota di Confidustria addirittura fino ad allora “resta pienamente in vigore il Protocollo nel testo precedente e richiamato dal DPCM del 2 marzo 2021”) è evidente che attualmente ci sia poca chiarezza. Anche se alla luce di queste novità risulta opportuno, in definitiva, provvedere, quanto prima, all’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza eventualmente accantonata per la deroga prevista nelle precedenti versioni del Protocollo condiviso.

Riferimenti:
  • “ Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio sulla base dei contenuti del recente ‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro’ (siglato il 6 aprile 2021)”, a cura di Cinzia Frascheri, responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 0,97 MB).
  • “ Nota di commento al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, nota da Confindustria nazionale (formato PDF, 421 kB).
  • Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, protocollo condiviso sottoscritto il 6 aprile 2021.
Fonte: Puntosicuro
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