Due nuove ordinanze della Regione Veneto forniscono le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Le indicazioni per le attività economiche e le attività sociali.
Sono tante le ordinanze e le normative regionali che caratterizzano l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che generalmente fanno riferimento, oltre che alla normativa nazionale, anche alle linee guida realizzate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che contengono schede con indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività.
A fare riferimento a queste linee guida sono due nuove ordinanze della Regione Veneto:
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”;
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020 recante, come per la precedente ordinanza, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
L’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020
L’Ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020 ha effetto dallo scorso 1° giugno 2020 fino al 14 giugno 2020 e sostituisce le precedenti in vigore.
Riguardo agli spostamenti individuali l’ordinanza segnala che “è fatto obbligo, nel territorio regionale, di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi”. E con riferimento a quanto contenuto nell’Allegato 1 (linee guida della Conferenza delle Regioni) si indica che al posto dei guanti monouso “in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, viene privilegiata la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione)”.
Riprendiamo dalla normativa le indicazioni per le attività economiche e sociali.
Si indica che dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate “sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di cui all’allegato 1):
ristorazione (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l’attività di catering);
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree libere per turismo;
strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere, locazioni brevi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture analoghe;
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- commercio al dettaglio;
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, mercatini degli hobbisti, mercato dell’usato);
- uffici aperti al pubblico (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso di pubblico; autoscuole, attività didattiche non scolastiche e di formazione professionale, quali scuole di musica, lingue, nautiche, ecc.);
- piscine (piscine pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., anche per svolgimento di corsi; sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione);
- palestre (palestre di enti locali, soggetti pubblici e privati, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale);
- manutenzione del verde;
- musei, archivi e biblioteche (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati, proprietari di qualsiasi luogo di cultura);
- strutture turistico-ricettive all’aria aperta;
- rifugi alpini;
- attività fisica all’aperto;
- noleggio veicoli e altre attrezzature;
- informatori scientifici del farmaco;
- aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive;
- circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età – per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività motorie e sportive, formative, conferenze, dibattiti e spettacoli si rimanda alle schede tematiche pertinenti e alla relativa disciplina);
- formazione professionale ( attività formative non esercitabili a distanza quali laboratori, didattica in aula, attrezzature, strumenti, esami finali e attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali);
- parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi);
- strutture termali e centri benessere (strutture termali, piscine termali, centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, con riguardo anche alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche”.
- E si indica che “in caso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza”.
Inoltre riguardo alla formazione alla sicurezza si indica che: “in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda”.
Gli allegati dell’ordinanza del 29 maggio 2020
Ricordiamo i tre allegati del documento:
- Allegato 1 – “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (versione 25 maggio 2020);
- Allegato 2 – “COVID-19. Fase 2. Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni. Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2” elaborate dalla Regione Veneto;
- Allegato 3 – “COVID-19. Fase 2. Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere. Indicazioni per l’accoglienza di nuovi ospiti e l’accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno” elaborate dalla Regione Veneto”.
A questo proposito si indica che nelle strutture residenziali sociosanitarie “si applicano, relativamente ad accoglienza di nuovi ospiti e accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno, le linee guida di cui all’allegato 3)”.
L’ordinanza n. 56 del 04 giugno 2020
Veniamo infine all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
Tale ordinanza ha effetto dall’8 giugno 2020 al 27 giugno 2020 e “per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020”.
Queste le indicazioni della nuova ordinanza:
- Servizi per l’infanzia 0/3 anni: “Dall’8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
- Informatori scientifici: Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;
- Sale giochi per bambini e adolescenti: E’ consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
- Piscine condominiali: L’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;
- Servizi semiresidenziali per minori: E’ consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti”.
Concludiamo ricordando che all’ordinanza è allegato (Allegato 1) il documento della Regione Veneto dal titolo “Indicazioni per la riattivazione graduale dei servizi semiresidenziali per minori”.
Riferimenti:
Regione Veneto, “ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 29 maggio 2020” - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni (Formato PDF, 226 kB)
Allegato 1 – Allegato 2 - Allegato 3
Regione Veneto, “ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020” - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni (formato PDF, 224 kB).
Allegato 1
Normativa di riferimento:
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Fonte: Puntosicuro