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RISCHIO CHIMICO: COMUNICAZIONE DEL PERICOLO (CLP, REACH)

Il regolamento CLP, il decreto 81 e l’informazione di pericolo

Un intervento si sofferma sull’implementazione del regolamento CLP nel d.lgs. 81/2008 con riferimento all’informazione di pericolo per i lavoratori. Il regolamento CLP, la comunicazione del pericolo e gli agenti chimici pericolosi.

I vari convegni nazionali che si sono tenuti in questi anni durante la manifestazione Ambiente Lavoro a Bologna non solo si sono proposti come momento di aggiornamento e riflessione sul rischio chimico e sull’applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 ( Regolamento REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ( Regolamento CLP), ma hanno spesso messo in luce le ricadute dei regolamenti sulla normativa di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Titolo IX Capi I e II - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Ai fini di un corretto adempimento dei regolamenti e dei supporti che questi possono fornire all’applicazione della normativa sociale ed ambientale, molti interventi hanno cercato di stimolare “un’appropriata individuazione delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro in modo che la comunicazione del pericolo si attui attraverso azioni quali la corretta classificazione di pericolosità, l’etichettatura, la segnaletica di sicurezza, la completezza, la coerenza, la correttezza e la qualità dei dati delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) e dei corrispondenti scenari espositivi”.

Regolamento CLP, processo valutativo e comunicazione del pericolo
Nell’introduzione dell’intervento si ricorda che il Regolamento CLP stabilisce che “per classificare ed etichettare correttamente sostanze e miscele è necessario esaminare tutte le informazioni adeguate ed attendibili a disposizione valutandone la conformità in base ai criteri enunciati nel Regolamento stesso”. E questo processo valutativo “non ha solo una comprensibile finalità di corretto adeguamento alla Normativa e di scudo sanzionatorio, ma ha lo scopo fondamentale di assicurare che i lavoratori e i consumatori siano informati obbligatoriamente e in modo chiaro dei rischi associati all’utilizzo di sostanze chimiche, tal quali o in miscela”.
Si sottolinea poi che classificare una sostanza o una miscela “implica una disamina ad ampio spettro che coinvolge una conoscenza sinergica e traversale: spesso può non bastare limitarsi ad applicare i criteri stabiliti dal CLP”. Infatti, se una sostanza o una miscela non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento CLP e non possono “essere considerate loro stesse pericolose possono tuttavia contenere sostanze pericolose”. E la comunicazione del pericolo è imprescindibile “e va contestualizzata nell’ambito lavorativo per minimizzare il rischio chimico che ne può derivare”.
In definitiva valutare il rischio chimico implica sempre “un percorso di conoscenza che deve fondere l’identità chimica di una sostanza con la sua comprovata pericolosità”.
L’intervento che si sofferma poi su vari aspetti e criteri del Regolamento CLP sottolinea che chiarire come leggere le varie sfaccettature dei criteri CLP “è un’implicazione irrinunciabile se si vuole assicurare un percorso di conoscenza trasparente ed efficace che porti a fare interagire produttori, valutatori ed ispettori sulle sostanze chimiche senza generare contraddizioni nell’applicare le Normative di prodotto e quelle sociali”.

Segnaletica e etichettatura degli agenti chimici pericolosi
Tra i tanti approfondimenti dell’intervento ci soffermiamo brevemente su quanto indicato relativamente alla segnaletica e all’etichettatura di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro per l’applicazione del Titolo IX Capo I e II del D.Lgs.81/2008 ha la particolarità di essere “regolamentata sia dal Titolo V D.Lgs. 81/2008 che dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 e “di conseguenza deve soddisfare all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la legislazione in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose con qualche piccola eccezione e con modalità che variano in funzione dell’applicazione del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda gli agenti chimici pericolosi o del Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni”.

Riguardo in particolare alla segnaletica e l’etichettatura degli agenti chimici pericolosi si indica che nel campo di applicazione del Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008 “al fine della comunicazione del pericolo e dell’identificazione delle sostanze e delle miscele pericolose il Datore di Lavoro (DdL) deve fornire ai lavoratori o ai loro rappresentanti le informazioni che individuano la pericolosità degli agenti chimici impiegati nei luoghi di lavoro”.
In questo senso il datore di lavoro deve “garantire che i lavoratori siano informati correttamente e siano messi in grado di individuare il pericolo dei prodotti chimici che sono presenti sul luogo di lavoro mediante le informazioni regolatorie previste per le sostanze e le miscele pericolose”. Inoltre deve garantire che “gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro siano chiaramente identificati mediante le modalità previste dal Regolamento (CE) n.1907/2006 e dal Regolamento (CE) n.1272/2008”.

Si sottolinea che l’aspetto primario della comunicazione del pericolo per il datore di lavoro (DdL) è “informare i lavoratori dell’identità degli agenti chimici pericolosi presenti al fine di essere in grado di distinguerli e associare ad ogni identificatore di prodotto la propria pericolosità per crearsi la consapevolezza dei potenziali rischi per la sicurezza e la salute associando il rispetto degli eventuali valori limite di esposizione professionale”. E si segnala, tra le altre cose, che “conseguentemente all’identificazione dell’agente chimico pericoloso sono previste sia la formazione che l’informazione sulle precauzioni e sulle azioni specifiche da intraprendere per proteggere i lavoratori stessi e gli altri lavoratori presenti nel luogo di lavoro”.
Si indica poi che “un'altra procedura da adottare ai sensi del Regolamento REACH, del Regolamento CLP e del D.Lgs.39/16 è stabilire la procedura per l’accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza corrispondente ad ogni agente chimico pericoloso associato ad un identificatore di prodotto. Infatti, i DdL hanno l’obbligo cogente di consentire ai propri lavoratori o ai loro rappresentanti di accedere alle SDS o alle Schede Informative delle sostanze e delle miscele alle quali possono essere esposti nel corso del loro lavoro”.

Il datore di lavoro – continua la relazione - assicurando queste informazioni di base, “deve fornire i risultati della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi associando ad ogni lavoratore il proprio rischio in relazione all’adozione delle misure generali per la prevenzione del rischio chimico di cui al Titolo II, Allegato IV del D.Lgs.81/08 ed ai 4 parametri espositivi previsti dalla Normativa: tipologia di agente chimico, quantità in uso, modalità d’impiego e frequenza d’esposizione”.
Si ricorda poi che è fondamentale “mantenere sempre aggiornata la segnaletica di salute e di sicurezza e l’etichettatura degli imballaggi, dei contenitori e delle condutture degli impianti contenenti gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro”.

E dunque il cosiddetto “Contrassegno di salute e di sicurezza” da apporre su qualsiasi “contenitore” presente in un luogo di lavoro “non solo deve essere rispettoso di quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs.81/08, ma il DdL deve anche provvedere all’identificazione, con apposita segnaletica, sulla base della valutazione di pericolosità da condurre rispettando i criteri di classificazione ed etichettatura ai sensi dell’Allegato I del Regolamento CLP, di tutte le sostanze e le miscele pericolose acquistate o preparate sul luogo da lavoro per il successivo impiego nei processi produttivi”.

In definitiva l’obiettivo è “dare la possibilità concreta al lavoratore che oltre alla natura del contenuto dei contenitori, delle condutture e degli impianti, gli eventuali rischi chimici connessi siano chiaramente identificabili da parte di tutti lavoratori che ne venissero coinvolti durante l’impiego”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura dell’intero intervento, come presentato nella raccolta degli atti citata a inizio articolo, segnalando che i relatori si soffermano anche sui seguenti argomenti:
prescrizioni per la segnaletica dei contenitori, delle tubazioni e degli impianti
segnaletica e l’etichettatura degli agenti cancerogeni e mutageni
esempi applicativi
 
Riferimenti:
Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ REACH-OSH 2021 - SICUREZZA CHIMICA - Individuazione del Pericolo, Valutazione del Rischio, Valutazione dell’Esposizione, Misure di Gestione del Rischio”, pubblicazione, a cura di C. Govoni, G. Gargaro, R. Ricci, che raccoglie gli atti dei convegni “REACH-OSH 2021 - sicurezza chimica” e “REACH-OSH 2021 - misurazioni e misure” che si sono tenuti a Bologna durante Ambiente Lavoro 2021 (dicembre 2021).

Fonte articolo: Puntosicuro
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