In materia di rischio biologico, con riferimento alla conoscenze scientifiche attuali e alla normativa vigente in materia di sicurezza, le iniziative di prevenzione/protezione o misure e strumenti di sicurezza per garantire una idonea e concreta tutela dei soggetti presenti a qualsiasi titolo in uno stesso ambiente di lavoro “devono essere individuate e adottate, tenuto conto delle specifiche caratteristiche e peculiarità degli agenti biologici, nonché dell’ambiente di lavoro e delle mansioni, una volta identificate le sorgenti di rischio”.
In particolare l’art. 15 (Misure generali di tutela) del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., prevede ‘l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo’. E (art. 18) il datore di lavoro deve ‘aggiornare le misure di prevenzione… omissis…ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione’.
A ricordare le misure di tutela dell’esposizione agli agenti biologici e gli obblighi normativi corrispondenti è un factsheet curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e dal titolo “Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie”. ,
Il factsheet ricorda le novità normative (ad esempio con riferimento all’inserimento del virus SARS-CoV-2 nell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 gruppo 3), segnala documenti utili per la prevenzione (ad esempio il “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” del Ministero della Salute) e riporta molte indicazioni per le misure di sicurezza di tipo collettivo e per i dispositivi di protezione individuale.
Dopo aver parlato delle misure di protezione collettive, ci soffermiamo oggi su alcuni dispositivi di protezione individuale per a gli operatori a rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 (agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, inoltre questi agenti possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche).
Gli agenti biologici del gruppo 3 e la protezione delle mani
Il factsheet indica che la protezione delle mani, nel caso di rischio microbiologico, “si attua con guanti non sterili o sterili” e i guanti di protezione utilizzati a tal proposito devono avere le seguenti caratteristiche: resistenza all’abrasione (livello 3), al taglio (1), allo strappo (0) e alla perforazione (2). Questi dispositivi sono generalmente realizzati in nitrile oppure in lattice e neoprene (riutilizzabili o monouso) con esterno antiscivolo finemente increspato o con altre finiture per favorire la presa ed interno floccato o felpato, polso lungo (lunghezza totale superiore a 30 cm) ben rifinito, spessore tale da garantire sufficiente destrezza nella manualità delle operazioni, ma non inferiore a 0,35 mm”.
Si segnala che i guanti con queste caratteristiche “sono DPI di III categoria, rif. d.lgs. 17/2019, con certificazione CE di Tipo nella quale è indicata la conformità a tutte le parti della norma tecnica EN 374, con particolare riguardo alla EN 374-5 per quanto riguarda la protezione da agenti biologici”.
Inoltre per procedure sanitarie considerabili ad elevato rischio di esposizione – “nel caso di procedure che possano comportare una maggiore facilità di rottura dei guanti o per laboratori BSL3 o P3” - è necessario selezionare DPI prodotti “con materiali in grado di assicurare, nell’attività considerata, una migliore prestazione. Al riguardo va ricordato che attualmente non esistono in commercio guanti efficaci in assoluto per la protezione contro tagli ed abrasioni. Ad ogni modo, è necessario considerare, nella scelta dei dispositivi, quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. che al punto z) prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente di ‘aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione’”.
E dunque, continua il factsheet, “è necessario selezionare i dispositivi che garantiscano la migliore tutela della salute, ad esempio per gli operatori che svolgono attività che implicano specifiche esposizioni quali quelli di chirurgia ortopedica e addominale od altro similare. Per questi operatori, considerando i relativi disposti del d.lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere resi disponibili guanti realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere considerevolmente il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione, questi si qualificano quindi come misura di sicurezza che garantisce una migliore tutela della salute” in relazione ad un’appropriata “esecuzione della valutazione del rischio”.
Gli agenti biologici e i rischi di ferita da taglio e da punta
Riguardo poi ai rischi di ferita da taglio e da punta il factsheet ricorda che a partire dal 19 febbraio 2014 è stata inserito il Titolo X-bis del d.lgs. 81/2008, in attuazione della Direttiva 2010/32/UE, che riporta indicazioni inerenti la prevenzione e protezione delle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario/ospedaliero.
Ricordiamo che l’articolo 286-bis indica che le diposizioni del Titolo X-bis ‘si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori’.
Il factsheet ricorda poi che le nuove indicazioni correlate alla Direttiva obbligano “a rendere disponibili per gli operatori dispositivi medici taglienti e/o pungenti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza” e ad “attuare specifiche procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di tali dispositivi”.
In particolare, “un dispositivo di sicurezza per la prevenzione della puntura accidentale deve essere provvisto di un meccanismo di sicurezza che:
- integrato riduca il rischio di esposizione accidentale;
- crei una barriera protettiva efficace, permanente ed irreversibile tra la parte acuminata/tagliante del dispositivo stesso e le mani dell’operatore;
- mantenga l’effetto protettivo della barriera anche durante le manovre di eliminazione e smaltimento del dispositivo;
- sia dotato di un segnale (udibile e/o visibile) che consenta di verificare l’avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza.
Gli agenti biologici del gruppo 3 e la protezione dei piedi
Tornando ai dispositivi di protezione individuale per i lavoratori a rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 in ambito sanitario, ci soffermiamo brevemente, in conclusione, sui dispositivi per la protezione dei piedi.
Il factsheet indica che per la protezione dei piedi è “necessario indossare sovrascarpe o calzari monouso con chiusura mediante elastico o in alternativa stivali in gomma”.
Questi sono DPI di III categoria (questa categoria, con riferimento al Regolamento 2016/425, comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili) e “devono possedere certificazione CE di Tipo e conformità alla norma tecnica EN14126 Cat. 3, Tipo 4”.
Concludiamo segnalando che il factsheet, a cui dedicheremo prossimamente un ultimo articolo, si sofferma anche sui dispositivi di protezione individuale:
- per la protezione del corpo
- per la protezione delle vie respiratorie
- per la protezione del volto e degli occhi.
Fonte: Puntosicuro