Le nuove indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2020 sulle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19. Focus su assembramenti, ristorazione, sale giochi, sagre, fiere, riunioni, scuole e attività sportive.
L’impennata di contagi del virus SARS-CoV-2, ormai arrivati a oltre dieci mila contagi giornalieri, ha portato anche ad un’impennata della frequenza delle norme e decreti che cercano di porre un argine al COVID-19.
Dopo il recente DPCM del 13 ottobre 2020, che abbiamo descritto in vari articoli, con un approfondimento dedicato alle misure per il commercio al dettaglio, nella giornata di domenica è stato presentato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Vediamo di fare una breve presentazione delle principali novità, con riferimento anche alle modifiche operate sul DPCM del 13 ottobre, rimandando a eventuali futuri approfondimenti gli aspetti connessi a singole attività o a specifici ambiti.
Ricordiamo che le nuove indicazioni si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 (ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
DPCM 18 ottobre 2020: la struttura e le misure per evitare assembramenti
Il DPCM 18 ottobre 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’” – è composto di due articoli e un allegato. E il principale articolo – Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) – per lo più contiene modifiche al DPCM 13 ottobre 2020 (come quest’ultimo riportava modifiche al precedente DPCM 7 agosto 2020).
Il decreto, che, come per gli altri, considera “l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale” relativi al SARS-CoV-2, tiene conto dei verbali delle sedute del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico e riporta indicazioni “su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome”.
Partiamo da una modifica generale che può impattare anche su diverse attività lavorative e che riguarda una modifica al DPCM 13 ottobre nata per evitare “situazioni di assembramento”.
Al comma 2 dell’articolo 1 dello scorso DPCM – che indicava che è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico - è aggiunto il seguente comma 2-bis: “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Chiaramente in questo caso il potere di chiedere strade e piazze dei centri urbani è demandato ai sindaci.
DPCM 18 ottobre 2020: ristorazione, sale giochi, sagre, fiere e riunioni
Veniamo alle novità che riguardano le attività dei servizi di ristorazione.
In particolare viene modificato l’art.1, comma 6, punto ee) del DPCM 13 ottobre.
Questo è il nuovo testo della lettera ee): “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
Abbiamo reso più evidente, attraverso l’uso del grassetto, alcune delle modifiche rispetto a quanto vigente prima del nuovo DPCM.
Riprendiamo poi alcune novità riguardo alle “attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo”, che sono consentite dalle 8,00 alle ore 21,00, e alle sagre, fiere, convegni e riunioni.
Le modifiche al DPCM 13 ottobre portano al:
- divieto di sagre e fiere di comunità, ma “restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”;
- sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, “ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
DPCM 18 ottobre 2020: le indicazioni per la scuola e le attività sportive
Riportiamo qualche breve indicazione su due altre modifiche rilevanti rispetto ai precedenti decreti.
La prima riguarda la scuola e come indicato nel documento - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 6 - l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Tuttavia per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
Inoltre le università - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 7 - predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.
Riguardo allo sport sono consentiti - articolo 1, comma 1, lettera d, n. 1 (modifica la lettera e del DPCM 13 ottobre) - soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori.
Inoltre lo svolgimento degli sport di contatto è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e) (come modificata dal DPCM 18 ottobre). Inoltre ‘l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale’.
Le indicazioni attese che non sono presenti nel DPCM 18 ottobre
Infine concludiamo con alcune indicazioni che, pur attese, sono mancate, probabilmente anche in relazione alle divisioni e discussioni nei tanti incontri che hanno anticipato l’elaborazione finale del DPCM.
Una riguarda le palestre e le piscine: non c’è stata peri il momento alcuna sospensione. Tattavia tali attività hanno, come ricordato anche nella Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, sette giorni per adeguare, laddove non ancora avvenuta correttamente, l’implementazione dei protocolli anticontagio.
Un’altra assenza ha invece riguardato il trasporto pubblico locale.
Non ci sono cambiamenti riguardo a quanto indicato nei precedenti decreti e, dunque, per il momento nel trasporto pubblico locale la capienza di bus e treni locali resta fissata all’80 per cento della capienza.
Infine per il momento non è stata inserita alcune nuova indicazione sulle quote richieste per il lavoro agile, malgrado fosse attesa l’indicazione di innalzare al 75% la quota di smart working tra i dipendenti pubblici.
Tuttavia in questa fase di aumento dei contagi sono sicuramente da prevedere possibili futuri interventi normativi o modifiche di ordinanze regionali e di linee guida della Conferenza delle Regioni. Modifiche che continueremo a monitorare per cercare di aiutare le aziende e i lavoratori a conoscere la normativa, ad applicarla e migliorare la gestione dell’emergenza COVID-19.
Riferimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Fonte: Puntosicuro