Informazioni sulla prevenzione incendi nei cantieri temporanei in edilizia. Le misure per la lotta antincendio nei cantieri, le indicazioni sulla fornitura e installazione di estintori portatili e le misure di security per evitare gli incendi dolosi.
La lotta antincendio nei cantieri
La linea guida, che contiene indicazioni elaborate dalla Fire Protection Association, curate da Adair Lewis e tradotte in italiano da Guido Zaccarelli, ricorda che un appaltatore “deve assicurarsi che il progetto sia organizzato e pianificato in sequenza per ottenere il più presto possibile le misure che seguono” (“quando ragionevole economicamente” e “in tutti i casi in cui devono essere predisposte”):
“Scale permanenti di uscita di sicurezza, compresi i relativi muri di compartimentazione;
Compartimentazioni antincendio all’interno dell’edificio in costruzione, compresa l’installazione di porte tagliafuoco e l’installazione di barriere temporanee per prevenire il passaggio di fumo e calore;
Materiali protettivi antincendio applicati alla carpenteria metallica strutturale;
Cavedi antincendio previsti;
Cavi per l’impianto di illuminazione;
Impianti automatici di rivelazione incendio;
Impianti sprinkler e altre installazioni fisse di lotta antincendio;
Impianti automatici di rivelazione ed estinzione incendio, quando essi debbano essere installati per proteggere elementi di attrezzature o impianti grandi o costosi”.
Si indica poi che per la protezione dei quadri di distribuzione delle apparecchiature elettriche, vicino a tali apparecchiature “occorre installare estintori appropriati, come per esempio quelli ad anidride carbonica”.
Riprendiamo poi da queste best practice alcune altre indicazioni:
- “alla fine di ogni giorno lavorativo o turno, occorre effettuare una verifica antincendio, soprattutto nelle aree dove sono stati effettuati lavori a caldo”.
- “quando le superfici finite, le finiture o elementi costosi di impianti e macchinari devono essere protetti temporaneamente durante la costruzione o la ristrutturazione, occorre porre attenzione a selezionare un materiale protettivo di copertura che non contribuisca al carico d’incendio o alla crescita ed alla propagazione potenziale dell’incendio”.
- “quando materiali flessibili sono usati per ricoprire le impalcature, questi materiali non devono contribuire al carico d’incendio o alla crescita ed alla propagazione potenziale dell’incendio”.
- “qualora non già verificato dalle autorità locali, l’ingresso in qualsiasi parte dell’edificio da parte degli affittuari non deve essere permesso finché tutte le misure di prevenzione incendi (soprattutto tutte le barriere passive da installare nelle compartimentazioni rilevanti a muro o a soffitto) e le installazioni non siano complete e, quando opportuno, non siano state commissionate”.
La fornitura degli estintori portatili
Il documento riporta poi alcune indicazioni relative agli estintori portatili.
Si indica, ad esempio, che il personale “deve essere sufficientemente formato in modo da essere in grado di usare i dispositivi antincendio portatili presenti nel sito”.
E, a questo proposito, deve essere fornito “un numero appropriato di estintori portatili, approvato e certificati da un organismo di certificazione terzo ed indipendente, in accordo con gli standard nazionali” (il traduttore ricorda che “tutti gli estintori in Italia devono essere omologati dal Ministero dell’Interno” e il numero di omologazione deve essere riportato sull’etichetta dell’estintore”).
Inoltre quando le strutture in costruzione “sono principalmente in materiale combustibile, occorre fornire estintori portatili aggiuntivi in conformità ad una specifica valutazione del rischio di incendio”. Nella linea guida un capitolo è destinato espressamente ai “cantieri dove la costruzione è prevalentemente in materiali combustibili”.
Si segnala poi che gli estintori devono essere “dislocati in posizioni ben visibili vicino alle uscite di ogni piano. All’aperto essi devono essere adeguatamente protetti da gli agenti atmosferici e chiaramente segnalati”. E tutti i dispositivi antincendio portatili devono essere verificati “da persona qualificata in conformità agli standard nazionali ed occorre registrare la data del servizio di manutenzione, compresa la registrazione sull’apparecchio”. Anche in questo caso il traduttore specifica che in Italia “gli impianti ed i dispositivi antincendio devono essere sottoposti alla manutenzione in generale almeno una volta ogni sei mesi”. A questo proposito si può fare riferimento al DM 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Si indica poi che al procedere dei lavori “occorre revisionare l’adeguatezza dei dispositivi antincendio portatili come parte della revisione periodica della valutazione del rischio del sito”. Inoltre:
“tutti i dispositivi antincendio che non sono progettati per entrare in funzione automaticamente devono essere facilmente accessibili.
qualora sia praticabile ragionevolmente, gli impianti a funzionamento meccanico devono disporre di un proprio estintore a bordo”.
Il problema degli incendi dolosi
Concludiamo questa seconda presentazione del documento CFPA riprendendo anche qualche utile informazione a proposito delle misure di “security contro gli incendi dolosi”.
Si segnala che la protezione contro gli incendi dolosi “deve essere un argomento del piano della sicurezza antincendio del sito e deve essere considerata come una parte della valutazione del rischio del sito”. E gli edifici “devono essere adeguatamente protetti contro i furti e gli incendi intenzionali” proprio “in conformità alla valutazione del rischio di incendio”.
La linea guida segnala che “il metodo più efficace di scoraggiare gli intrusi, così come di aiutare a prevenire gli incendi dolosi, è di assicurarsi, per quanto ragionevolmente possibile, che il sito sia reso sicuro contro gli ingressi non autorizzati”. E questo può essere fatto “erigendo una recinzione adeguata intorno al perimetro del sito o mettendo in sicurezza tutti i punti di ingresso come finestre e porte nei siti in ristrutturazione”. Inoltre anche i depositi di liquidi infiammabili, di bombole di GPL e di materiali combustibili “devono essere recintati o resi adeguatamente protetti in altro modo”.
Riprendiamo alcune altre utili indicazioni:
- “l’illuminazione del sito è un deterrente efficace contro gli ingressi non autorizzati ed è raccomandata”;
- “l’installazione di telecamere a circuito chiuso deve essere valutata attentamente nei siti dove possono avvenire incendi dolosi, atti di vandalismo o furti”;
- “una presenza permanente di security deve essere prevista nei siti dove la costruzione è prevalentemente in materiali combustibili”;
- “l’installazione di allarmi antiintrusione in edifici temporanei e sistemazioni temporanee è fortemente raccomandata”.
Riferimento:
CFPA-Europe, “ Fire prevention on construction sites”, a cura di Adair Lewis, CFPA-E Guideline No 21:2012 F (formato PDF, 1.33 MB).
Fonte: Puntosicuro